Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo

 

Viale Regina Margherita n. 206 - C.A.P. 00198 – Tel. n. 06854461 – Codice Fiscale n. 02796270581

 

Direzione Generale

 

SERVIZIO CONTRIBUTI E VIGILANZA    

Circolare   n.     9    del 20.02.2004

Protocollo n.      547 /  CS

 

Allegati:

- Ai Servizi, Uffici e Consulenze della

  Direzione Generale

LORO SEDI

 

 

 

- Alle Sedi Compartimentali e Sezioni Distaccate

LORO SEDI

 

 

e, p.c.,

- Al Sig. Presidente

- Ai Sigg. Componenti il Comitato di Vigilanza per la gestione del Fondo speciale per Calciatori, Allenatori di calcio e Sportivi Professionisti

- Ai Sigg. Componenti il Collegio Sindacale

LORO SEDI

 

 

Oggetto:

Anno 2004: minimale di retribuzione giornaliera - massimale di retribuzione giornaliera e annua imponibile - contributo di solidarietà - aliquota aggiuntiva 1%  - contributo apprendisti.

 

Sommario:

A) Minimale di retribuzione giornaliera imponibile. B) Lavoratori dello spettacolo: 1) massimale annuo della base contributiva e previdenziale; 2) massimale di retribuzione giornaliera imponibile; 3) contributo di solidarietà; 4) aliquota aggiuntiva 1% (art. 3-ter D.L. n.384/92 convertito dalla L. n.438/92); C) Sportivi professionisti: 1) massimale annuo della base contributiva e pensionabile; 2) massimale di retribuzione giornaliera imponibile; 3) contributo di solidarietà; 4) aliquota aggiuntiva 1% (art. 3-ter D.L. n.384/92 convertito dalla L. n.438/92); D) Contributo apprendisti; E) Regolarizzazione mese di gennaio 2004.

 

A) MINIMALE DI RETRIBUZIONE GIORNALIERA IMPONIBILE

L'art. 1 del D.L. 29.7.1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella L. 26.9.81, n. 537, stabilisce che i limiti minimi di retribuzione giornaliera, ivi compresa la misura minima giornaliera dei salari medi convenzionali, per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale sono rivalutati, ogni anno, nella stessa misura percentuale delle variazioni delle pensioni che si verificano in applicazione dell'art.19 della L. 30.4.1969, n.153.

 Pertanto, detti limiti debbono essere rivalutati in base all'andamento degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT. 

Il D.L. 9.10.1989, n.338, convertito nella L. 7.12.1989, n.389, all’art.1, comma 1, stabilisce che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale non può essere inferiore: all’importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale; ovvero all’importo stabilito da accordi collettivi o contratti individuali, se superiore a quello previsto dal contratto collettivo.

Si ricorda, in proposito, che anche i datori di lavoro non aderenti, neppure di fatto, alla disciplina collettiva posta in essere dalle citate organizzazioni sindacali sono obbligati, ai fini del versamento della contribuzione previdenziale ed assistenziale, al rispetto dei trattamenti retributivi stabiliti dalla sopra richiamata disciplina collettiva.

 Con l’art. 2, comma 25, della L. 28.12.95, n.549, il legislatore ha introdotto una norma interpretativa dell’art.1 del D.L. n. 338/89 convertito, con modificazioni, nella L. n. 389/89 precisando che la disposizione di cui al citato articolo 1 “si interpreta nel senso che, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria”.

 Si aggiunge, altresì, che ai sensi dell'art.7 del D.L. n. 463/83 convertito con L. n. 638/83, modificato dall'art.1,comma 2, del D.L. n. 338/89, convertito dalla L. n. 389/89, il limite minimo di retribuzione giornaliera non può, tuttavia, essere inferiore al 9,5% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.

 Tutto ciò premesso, si fa presente che, per consentire gli adempimenti contributivi sui valori aggiornati relativi all’anno 2004, in attesa dell’emanazione del previsto decreto ministeriale, si è utilizzato, per la determinazione dei valori contributivi di cui alla presente circolare, l’indice ISTAT calcolato per l’anno 2003.

 Come noto, per l’anno 2003 la variazione percentuale, accertata dall’ISTAT, ai fini della perequazione automatica delle pensioni è stata pari al 2,5%.

 Considerato che, per il settore dello spettacolo, attività circensi e spettacolo viaggiante i limiti minimi variati per l’anno 2004 sono risultati di importo inferiore al 9,5% dell’importo del trattamento minimo di pensione, determinato per l’anno 2004 nella misura di 412,18 euro, si comunica che dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 2004 il limite minimo di retribuzione giornaliera, per l’assolvimento degli obblighi contributivi di legge, per tutti i settori produttivi sopra citati e senza alcuna distinzione tra le categorie di lavoratori, è fissato in 39,16 euro.

 A seguito della variazione del minimale di retribuzione giornaliera, a far data dal 1° gennaio 2004, risulta variata anche la misura della retribuzione oraria minima per la denuncia ed il versamento  della contribuzione previdenziale ed assistenziale nei casi di contratti a tempo parziale ("PART-TIME").

 Al riguardo si ribadisce che, a decorrere dall’1.1.1989, la retribuzione minima oraria si determina moltiplicando il minimale giornaliero (39,16 euro) per sei e dividendo il relativo prodotto per il numero delle ore lavorative settimanali previste dagli accordi o contratti collettivi riguardanti i singoli settori di lavoro. Nell'ipotesi, pertanto, di contratti che prevedono l'effettuazione di 40 ore settimanali, la paga oraria è pari a 5,87 euro (39,16 x 6 : 40).

Si tiene a sottolineare che gli obblighi contributivi, da parte dei datori di lavoro, devono essere assolti sulla base dei minimali di retribuzione in trattazione solamente nei casi in cui questi risultino superiori ai minimali di retribuzione stabiliti da leggi, regolamenti e contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali.

 

B) LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

1) Massimale annuo della base contributiva e pensionabile

Per i lavoratori dello spettacolo iscritti all’Enpals successivamente alla data del 31.12.95 e privi di anzianità contributiva il massimale annuo della base contributiva e pensionabile, previsto dall’art.2, comma 18, della L. 335/95, rivalutato in base all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT nella misura del 2,5%, è pari, per l’anno 2004, a 82.401,00 euro.

2) Massimale di retribuzione giornaliera imponibile

Per i lavoratori dello spettacolo già iscritti all’Enpals alla data del 31.12.95 e per quelli iscritti successivamente a tale data ma con precedente anzianità contributiva in altre gestioni previdenziali obbligatorie il massimale di retribuzione giornaliera imponibile è pari a 600,70 euro.

Conseguentemente, le fasce di retribuzione giornaliera ed i relativi massimali di retribuzione giornaliera imponibile risultano così rivalutati:

 

Fasce di retribuzione giornaliera

2004  Massimale di retribuzione giornaliera imponibile

Giorni di contribuzione accreditati

Euro

Euro

Euro

 

600,71

1.201,40

600,70

1

1.201,41

3.003,50

1.201,40

2

3.003,51

4.805,60

1.802,10

3

4.805,61

6.607,70

2.402,80

4

6.607,71

8.409,80

3.003,50

5

8.409,81

10.812,60

3.604,20

6

10.812,61

13.215,40

4.204,90

7

13.215,41

In poi

4.805,60

8

3) Contributo di solidarietà

Per i lavoratori dello spettacolo iscritti all’Enpals successivamente alla data del 31.12.95 e privi di anzianità contributiva il contributo di solidarietà si applica: 

·        sulla parte di retribuzione annua eccedente, per l’anno 2004, l’importo di 82.401,00 euro.

Per i lavoratori dello spettacolo già iscritti all’Enpals alla data del 31.12.95 e per quelli iscritti successivamente a tale data ma con precedente anzianità contributiva in altre gestioni previdenziali obbligatorie il contributo di solidarietà si applica:

·        sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente il massimale di retribuzione giornaliera imponibile relativo a ciascuna delle fasce di retribuzione giornaliera precedentemente indicate. 

4) Aliquota aggiuntiva 1% (art. 3-ter D.L. n.384/92 convertito dalla L. n.438/92)

 Per i lavoratori dello spettacolo iscritti all’Enpals successivamente alla data del 31.12.95 e privi di anzianità contributiva l’aliquota aggiuntiva (1%) si applica:

·        sulla parte di retribuzione annua eccedente, per l’anno 2004, l’importo di 37.883,00 euro e sino al massimale annuo di retribuzione imponibile pari a 82.401,00 euro.

Per i lavoratori dello spettacolo già iscritti all’Enpals alla data del 31.12.95 e per quelli iscritti successivamente a tale data ma con precedente anzianità contributiva in altre gestioni previdenziali obbligatorie l’aliquota aggiuntiva (1%) si applica: 

·        sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente, per l’anno 2004, l’importo di 121,42 euro e sino al massimale di retribuzione giornaliera imponibile relativo a ciascuna delle fasce di retribuzione giornaliera precedentemente indicate.

N.B. Si ricorda che, in applicazione dell’art. 43, comma 1, lettera a), della L. n.289/2002,  dal 1° gennaio 2004 l’aliquota contributiva a carico del lavoratore è pari a quella in vigore nel Fondo per i lavoratori dipendenti dell’INPS (8,89 %) anche per quei lavoratori per i quali, nell’anno 2003, era prevista l’aliquota del 10,10 %. Pertanto dal 1° gennaio 2004, anche per i suddetti lavoratori sarà dovuta, ricorrendone i requisiti, l’aliquota contributiva aggiuntiva dell’1% e i datori di lavoro dovranno utilizzare, in sostituzione del codice tabella“YV”, il codice tabella “Y3” come già illustrato nella circolare n. 1 del 24.1.2003.

 

C) SPORTIVI PROFESSIONISTI

 1) Massimale annuo della base contributiva e pensionabile

Per gli sportivi professionisti iscritti all’Enpals successivamente alla data del 31.12.95 e privi di anzianità contributiva il massimale annuo della base contributiva e pensionabile, previsto dall’art.2, comma 18, della L. n. 335/95, rivalutato in base all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT nella misura del 2,5% è pari, per l’anno 2004, a 82.401,00 euro.  

2) Massimale di retribuzione giornaliera imponibile

Per gli sportivi professionisti già iscritti all’Enpals alla data del 31.12.95 e per quelli iscritti successivamente a tale data, ma con precedente anzianità contributiva in altre gestioni previdenziali obbligatorie, il massimale di retribuzione giornaliera imponibile è pari a 264,11 euro. 

3) Contributo di solidarietà

 Il contributo di solidarietà introdotto, come noto, dal D.Lgs. 30 aprile 1997, n.166, è dovuto: 

·        sulla parte di retribuzione annua eccedente l’importo di 82.401,00 euro e fino all’importo annuo di 600.811,63 euro per gli sportivi professionisti iscritti all’Enpals successivamente alla data del 31.12.95 e privi di anzianità contributiva;

·        sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente l’importo di 264,11 euro e fino all’importo giornaliero di 1.925,68 euro per gli sportivi professionisti già iscritti all’Enpals alla data del 31.12.95 e per quelli iscritti successivamente a tale data ma con precedente anzianità contributiva in altre gestioni previdenziali obbligatorie.

4) Aliquota aggiuntiva 1% (art. 3-ter D.L. n.384/92 convertito dalla L. n.438/92)

Per gli sportivi professionisti iscritti all’Enpals successivamente alla data del 31.12.95 e privi di anzianità contributiva l’aliquota aggiuntiva (1%) si applica:

·        sulla parte di retribuzione annua eccedente, per l’anno 2004, l’importo di 37.883,00 euro e sino al massimale annuo di retribuzione imponibile di 82.401,00 euro.

Per gli sportivi professionisti già iscritti all’Enpals alla data del 31.12.95 e per quelli iscritti successivamente a tale data ma con precedente anzianità contributiva in altre gestioni previdenziali obbligatorie l’aliquota aggiuntiva (1%) si applica:

·        sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente, per l’anno 2004, l’importo di 121,42 euro e sino al massimale di retribuzione giornaliera imponibile pari a 264,11 euro.

 

D) CONTRIBUTO APPRENDISTI

L’importo del contributo settimanale a carico dei datori di lavoro, previsto in misura fissa per gli apprendisti, è stato determinato, per l’anno 2004, limitatamente alla quota IVS, in 2,74 euro pari a 0,46 euro giornaliero.

  
E) REGOLARIZZAZIONE MESE DI GENNAIO 2004

Eventuali regolarizzazioni, riguardanti il mese di gennaio 2004, derivanti dalla mancata applicazione dei nuovi importi comunicati con la presente circolare, dovranno essere effettuate entro il 16 marzo 2004, a mezzo mod. 031/RC1 (compilato interamente nei quadri A e B) in sostituzione del mod. 031/R relativo allo stesso mese di gennaio 2004, apponendo, nello spazio riservato alle “comunicazioni impresa”, la dicitura “regolarizzazione indice ISTAT anno 2004”.

Il relativo conguaglio andrà versato con l’apposito mod. F24, indicando i codici “causale contributo” CCLS (Contributi correnti lavoratori dello spettacolo) oppure CCSP (Contributi correnti sportivi professionisti).

E’ opportuno precisare che, in caso di conguaglio, non saranno dovute somme aggiuntive sui versamenti integrativi.

 

IL DIRETTORE GENERALE

(Massimo Antichi)